Sotto-sezione 1° livello | Informazioni ambientali |
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Data | 10/12/2024 |
Titolario | II. Organi governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia |
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Proponente | Direzione |
Link | DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 |
Allegati | |
Descrizione | La presente sezione è stata creata in accordo con quanto previsto dall'Art. 40 del Decreto Legislativo n. 33/2013 il quale rimandando all'Art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 195/2005 definisce ed elenca quelle che sono le informazione ambientali da fornire. Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195 Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronicaod in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché' le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui aipunti 2) e 3); |